martedì 8 febbraio 2011

Fumus persecutionis


So che quanto sto per scrivere sarà indigesto ai più, ma se ci riflettete un po’ forse anche voi riuscirete a vederlo.
 
Giusto per schiarirmi un po’ le idee e capire veramente di che tipo di reato si sia macchiato il Premier nella storia che lo vede coinvolto in atti sessuali con la marocchina Ruby, sono andato a dare un’occhiata agli articoli del Codice Penale che dovrebbero essere usati per incriminare Silvio Berlusconi.
Visto che alle elezioni ho votato per il Popolo delle Libertà, ho bisogno di capire a chi ho dato il mio voto.
L’accusa è di quelle gravi: induzione e sfruttamento della prostituzione minorile. Vediamo il Codice cosa recita in tal senso.
 
         Art. 600-bis Prostituzione minorile(1)
Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da €15.493 a €154.937.
Salvo il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a € 5.164.(2)
Nel caso in cui il fatto al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.(2)
Se l’autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.(2)
(1)Art.inserito ex l. 3/8/1998 n.269;(2)Comma secondo così sostituito ex l. 6/2/2006 n.3


Beh, l’articolo è molto chiaro non c’è che dire, …resta però una domanda: chi accusa il Premier di aver indotto o sfruttato la prostituzione di Ruby?  Credo solo i magistrati.  
Ruby stessa sembra aver più volte dichiarato di non aver mai avuto rapporti sessuali con Berlusconi.
E se ci fossero stati rapporti consensuali che non si vogliono divulgare?
Dovremmo allora cambiare  articolo del Codice Penale e qui troveremmo le prime sorprese.
E si, perché  scopriremmo che per la legge italiana l’età minima per avere rapporti sessuali consensuali  o consenzienti è  di 14 anni.
In teoria se una quattordicenne dicesse che ha avuto rapporti sessuali consenzienti con il Premier non succederebbe assolutamente niente. Lo dice l’articolo qui sotto.


        Art. 609 quater Atti sessuali con minorenne
Soggiace alla pena stabilita dall’articolo 609-bis (che riporto più sotto) chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e’ affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza. Al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 609-bis, l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore che, con l’abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, e’ punito con la reclusione da tre a sei anni. Non e’ punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di eta’ tra i soggetti non e’ superiore a tre anni. Nei casi di minore gravita’ le pena e’ diminuita fino a due terzi. Si applica la pena di cui all’articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci. Articolo aggiunto dall’art. 5, L. 15 febbraio 1996, n. 66.

Sorprendente non trovate?

Berlusconi è indagato per presunto sfruttamento della prostituzione minorile avendo pagato, a detta di chi lo accusa, per avere rapporti con una diciassettenne molto prossima ai diciottanni e non ci sarebbe nulla da addebitargli se una quattordicenne decidesse di dargliela gratis.    Roba da matti !
Va inoltre ricordato che questi reati sono perseguibili su querela di parte (vedi art. 609-septis) – tranne i casi di violenza – e che non esiste nessuna denuncia,  almeno che io sappia, in tal senso.

Non so voi, ma io un minimo di fumus persecutionis in questi atti lo intravedo.

 
 
Art. 609 bis Violenza sessuale
Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorita’, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali e’ punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorita’ fisica o psichica della persona offesa al momento dei fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravita’ la pena e’ diminuita in misura non eccedente i due terzi. Articolo aggiunto dell’art. 3, L. 15 febbraio 1996, n. 66.


Art. 609-septies Querela di parte
I delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater sono punibili a querela della persona offesa. Salvo quanto previsto dall’articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela e’ di sei mesi. La querela proposta e’ irrevocabile. Si procede tuttavia d’ufficio: 1) se il fatto di cui all’articolo 609-bis e’ commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto; 2) se il fatto e’ commesso dall’ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore e’ affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza; 3) se il fatto e’ commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle proprie funzioni; 4) se il fatto e’ connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio; 5) se il fatto e’ commesso nell’ipotesi di cui all’articolo 609-quater, ultimo comma. Articolo aggiunto dall’art. 8, L. 15 febbraio 1996, n. 66.

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